Nell’azione revocatoria ordinaria del patto di compensazione fra il debito dei soci verso la società per il corrispettivo della cessione di partecipazioni sociali e il credito dei medesimi soci per il rimborso di finanziamenti postergati ai sensi dell’art. 2467 cod. civ., l’eventus damni consiste nell’alterazione dell’ordine di graduazione tra i creditori, perché la società estingue l’obbligazione verso i soci, che per legge devono essere postergati rispetto a tutti gli altri creditori, prima di pagare questi ultimi, la cui aspirazione all’integrale soddisfacimento può essere frustrata dall’insussistenza di risorse sufficienti. Il pregiudizio prescinde quindi dalla semplice riduzione del patrimonio del debitore o dal mutamento della sua consistenza qualitativa.
Per contestare l’eventus damni derivante dal patto di compensazione con crediti postergati, il debitore o il terzo convenuto devono dimostrare la sussistenza di un patrimonio residuo tale da garantire il rispetto della graduazione prevista dalla legge e, quindi, da soddisfare integralmente tutti i creditori; a tal fine è irrilevante il maggiore equilibrio finanziario della società conseguente all’abbattimento della debitoria. Il credito del socio al rimborso del finanziamento postergato, infatti, non è un debito scaduto della società finché non siano soddisfatti gli altri creditori.
L’art. 2901 cod. civ. stabilisce le condizioni alle quali qualsiasi atto di disposizione del patrimonio che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore può essere dichiarato inefficace nei confronti di quest’ultimo, senza recare un’elencazione tassativa degli atti soggetti a revocatoria; è pertanto assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria anche il patto di compensazione volontaria.
Quando la domanda revocatoria è circoscritta al solo patto di compensazione che conclude un’operazione complessa [costituzione di nuove società, conferimento in esse di rami d’azienda e cessione delle partecipazioni ai soci della conferente], i presupposti dell’art. 2901 cod. civ., così come l’eccezione di sufficienza del patrimonio residuo, vanno verificati esclusivamente rispetto a tale atto; gli atti dispositivi precedenti, benché legati da una finalità unitaria, restano validi ed efficaci.