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Tribunale di Milano, 6 Aprile 2018

Patto di non concorrenza

Tribunale di Milano, 6 Aprile 2018
Patto di non concorrenza

Le condotte di ‘contatto o sviamento’ di clienti richiedono un’attività concorrenziale e quindi imprenditoriale in proprio con acquisizione della clientela e, pertanto, non possono essere integrate nello svolgimento di attività di lavoratore dipendente.

L’impegno a non sviare la clientela altrui non è nullo quando il suo oggetto è chiaro e determinato e la sua durata risulta circoscritta, anche per relationem.

Data Sentenza: 06/04/2018
Registro: RG 23193 / 2016
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Data: 09/01/2019
Massima a cura di: Egidio Greco
Egidio Greco

Avvocato del Foro di Milano. Cultore della materia di "Elementi fondamentali dei rapporti di diritto privato" presso l'Università degli Studi di Pavia. Laureato in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università degli Studi di Pavia. Alunno del Collegio Ghislieri e allievo dello IUSS-Istituto Universitario di Studi Superiori. Erasmus student presso la RUG di Groningen, Olanda. Summer student presso la LSE di Londra, UK.

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