Le condotte di ‘contatto o sviamento’ di clienti richiedono un’attività concorrenziale e quindi imprenditoriale in proprio con acquisizione della clientela e, pertanto, non possono essere integrate nello svolgimento di attività di lavoratore dipendente.
L’impegno a non sviare la clientela altrui non è nullo quando il suo oggetto è chiaro e determinato e la sua durata risulta circoscritta, anche per relationem.