La possibilità di un pignoramento e successiva espropriazione di una quota di s.n.c. viene in generale esclusa in ragione dell’intuitus personae che contraddistingue il contratto sociale, ammettendola nel solo caso in cui la quota sia dichiarata liberamente cedibile ad iniziativa del socio debitore, senza il consenso degli altri soci e fatto salvo il diritto del creditore particolare di far valere i suoi diritti sugli utili e di compiere atti conservativi sulla quota (art. 2770 c.c.). Analogamente, il pegno della partecipazione sociale in una società di persone, pur se in astratto ammissibile, esige in ogni caso il consenso di tutti i soci se si tratta di società semplice o in nome collettivo.