Al fine dell’accoglimento in sede cautelare dell’esercizio del diritto di controllo il socio non può limitarsi ad allegare che il ritardo lede il diritto di controllo e l’esercizio dei poteri di socio e che il danno, una volta verificatosi, sarebbe irreparabile, perchè per verificare il carattere imminente e irreparabile della lesione, occorre che la situazione pregiudicata sia individuata con relativa concretezza, essendo certo possibili pregiudizi non imminenti e risarcibili.