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Tribunale di Potenza, 29 Ottobre 2024, n. 1749/2024

Perdita della qualità di socio per esclusione e legittimazione all’impugnazione della delibera assembleare

Tribunale di Potenza, 29 Ottobre 2024, n. 1749/2024
Perdita della qualità di socio per esclusione e legittimazione all’impugnazione della delibera assembleare

La legittimazione all’impugnazione della delibera assembleare presuppone la qualità di socio dell’attore tanto al momento della proposizione della domanda quanto al momento della decisione, salvo che la perdita di tale qualità sia conseguenza diretta della deliberazione impugnata. È pertanto priva di legittimazione la società [consorziata] esclusa nel corso del giudizio con distinta deliberazione.

L’interesse ad agire, condizione dell’azione ai sensi dell’art. 100 c.p.c., deve sussistere tanto al momento della proposizione della domanda quanto al momento della decisione e tradursi in un’utilità concreta del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata. Il socio escluso è privo di interesse concreto alle domande di inefficacia dei trasferimenti di quote compiuti in violazione della prelazione statutaria, di rimessione in termini per l’esercizio del diritto di prelazione e di risarcimento del danno conseguente.

Le controversie relative a un consorzio stabile costituito nella forma della società di capitali appartengono alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, anche in forza del richiamo dell’art. 2615-ter c.c. L’eventuale assegnazione del fascicolo a una diversa sezione del medesimo tribunale attiene al riparto interno degli affari e non integra un difetto di competenza.

La condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. richiede la prova, a carico dell’istante, dell’an e del quantum del danno, o comunque che tali elementi siano desumibili dagli atti di causa; la relativa domanda va quindi rigettata quando l’istante non abbia specificamente allegato il danno subito né offerto alcun criterio, anche equitativo, per liquidarlo.

La prelazione sulle quote di s.r.l. [nel regime dell’art. 2479 c.c. anteriore al d.lgs. n. 6/2003] ha fonte negoziale, perché la legge si limita a consentire il relativo patto in coerenza con il principio di libera trasferibilità delle quote. La violazione della clausola statutaria di prelazione comporta l’inopponibilità della cessione alla società e ai soci titolari del diritto di prelazione e l’obbligo di risarcire il danno secondo le norme generali sull’inadempimento; resta escluso il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell’acquirente, forma di tutela riservata alle prelazioni legali.

Data Sentenza: 29/10/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Rosa Maria Verrastro
Registro: RG 192 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Silvia Ambrosio
Silvia Ambrosio

Avvocato | Studio legale Ambrosio

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