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Tribunale di Milano, 12 Settembre 2019

Postergazione finanziamento soci

Tribunale di Milano, 12 Settembre 2019
Postergazione finanziamento soci

L’eccezione di postergazione del finanziamento del socio ex art. 2467 c.c. non può essere accolta se non supportata da adeguate allegazioni né da riscontri probatori, essendo insufficiente il generico richiamo alle difficoltà finanziarie in cui versa la società stessa. Al contrario, ai fini dell’applicazione della disciplina della postergazione, devono ricorrere i presupposti oggettivi, alternativi tra loro, contemplati all’art. 2467 co. 2, e cioè che il prestito sia stato effettuato in un momento in cui risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Data Sentenza: 12/09/2019
Registro: RG 428 / 2017
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Data: 23/10/2022
Massima a cura di: ‪Leonardo Molinaro
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