Nel potere, attribuito dall’art. 2479, comma 1, c.c. ai soci che detengono almeno un terzo del capitale di s.r.l., di sottoporre argomenti alla decisione dei soci è ricompreso il potere di convocare direttamente l’assemblea sugli stessi argomenti, anche quando lo statuto demandi la convocazione all’organo amministrativo, perché si tratta di una posizione di garanzia inderogabile e il rinvio dell’art. 2479-bis, comma 1, c.c. all’atto costitutivo per la disciplina dei modi di convocazione riguarda le sole modalità di convocazione in senso stretto (mezzi, termini).
La convocazione, da parte dell’amministratore, di una diversa assemblea nel cui ordine del giorno non sia stato inserito l’argomento proposto dal socio lascia ferma la legittimità dell’assemblea convocata direttamente da quest’ultimo sullo stesso argomento.
In mancanza di approvazione del bilancio, l’amministratore che intenda far fronte alla riduzione del capitale al di sotto del minimo legale può procedere, sotto la propria responsabilità, all’iscrizione della causa di scioglimento ai sensi degli artt. 2484, comma 1, n. 4, e 2485, comma 1, c.c.