Il presidente dell’assemblea di s.r.l. dispone, ai sensi dell’art. 2479-bis, comma 4, c.c., di poteri accertativi su elementi oggettivi quali l’identità e la legittimazione dei presenti, da esercitare nella fase che precede l’apertura dei lavori secondo correttezza e ragionevolezza e nei limiti della funzione, e non può, dopo che i soci hanno espresso il voto, dichiarare l’invalidità della deliberazione sulla base di valutazioni circa la capacità del socio votante, il carattere determinante della partecipazione di un terzo o l’opportunità di prevenire un’impugnazione giudiziale, sicché una simile declaratoria è del tutto inefficace [assemblea di s.r.l. sul rinnovo del consiglio di amministrazione, nella quale il socio in precarie condizioni di salute vota assistito da un avvocato qualificato come consulente e il presidente, dopo il voto, dichiara nulle le decisioni e chiude la riunione].
Le deliberazioni verbalizzate dopo la dichiarata chiusura dell’assemblea, su iniziativa di un socio che assume la presidenza con un diverso segretario, non documentano una fase della precedente adunanza ormai esaurita ma un’autonoma e distinta assemblea, la quale, in mancanza di qualsiasi convocazione o notizia ai soci non presenti, è nulla per assenza assoluta di informazione ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 3, c.c.
Il voto espresso dal socio presente in assemblea resta a lui imputabile anche quando la gestione della discussione è stata di fatto lasciata a un consulente di sua fiducia che lo assiste, perché tale gestione di fatto non integra una delega di voto, sicché sono inconferenti le censure relative alla forma della delega e ai limiti soggettivi posti dallo statuto alla rappresentanza in assemblea, specie quando il socio conferma e ribadisce in assemblea il voto espresso.
La partecipazione all’assemblea di un soggetto in ipotesi non legittimato, che assiste il socio come consulente, non comporta l’invalidità della deliberazione se non ne è dimostrato il carattere determinante, e grava sul socio che impugna la deliberazione l’onere di allegare e provare tale carattere determinante nonché l’eventuale incapacità d’agire o il vizio del consenso del socio votante ai sensi degli artt. 1425 ss. c.c.
L’assenza assoluta di informazione che determina la nullità della deliberazione di s.r.l. ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 3, c.c. ricorre anche quando la carenza informativa investe il procedimento deliberativo e i soci non sono stati in alcun modo informati dell’avvio di un’adunanza ulteriore rispetto a quella di cui è stata formalmente dichiarata la chiusura.
Il verbale assembleare, pur non essendo assistito da fede privilegiata, ha efficacia probatoria rispetto a quanto avvenuto in assemblea, in mancanza di prova contraria.