La preclusione all’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio prevista dall’art. 2434 bis c.c. opera soltanto quando sia stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo, che dal bilancio impugnato dipende ed è con esso in continuità. L’avvenuta approvazione dei bilanci degli esercizi precedenti non impedisce l’impugnazione, perché il principio di continuità dei bilanci rileva solo in relazione ai bilanci successivi approvati e dipendenti da quello impugnato.
L’accettazione, da parte del socio, dei documenti contabili e dei bilanci di esercizi precedenti, con i criteri contabili in essi adottati, non preclude l’impugnazione della delibera di approvazione di un bilancio successivo che impieghi i medesimi criteri, con il solo limite dell’intervenuta approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello impugnato.
Quando un contratto concluso con una parte correlata [locazione di immobili dalla controllante alla controllata] preveda un corrispettivo superiore ai correnti valori di mercato, la nota integrativa deve dare atto dello scostamento e indicarne le ragioni; è pertanto insufficiente la generica dichiarazione che i rapporti con le parti correlate sono regolati da normali condizioni di mercato.
In applicazione del principio di competenza di cui all’art. 2423 bis, comma 1, n. 3, c.c., i contributi in conto esercizio erogati a copertura dei costi di esercizio di un servizio possono essere imputati al bilancio solo quando tali costi sono sostenuti e stanziati, perché solo allora sussiste la correlazione tra costi e ricavi; a tal fine è irrilevante che sia stata avviata una fase sperimentale del progetto finanziato.
Le immobilizzazioni materiali destinate a uscire dal ciclo produttivo [per rottamazione già disposta alla data di chiusura dell’esercizio] vanno riclassificate nell’attivo circolante e valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, in conformità al principio contabile OIC 16, anche se restano temporaneamente in servizio nell’esercizio successivo.
Il bilancio di esercizio delle società di capitali, che ha la funzione di misurare gli utili e le perdite dell’impresa e di fornire ai soci e al mercato le informazioni richieste dall’art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore. Tali regole, pur tratte dai principi contabili e connotate da discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, la cui violazione determina l’illiceità del bilancio e la nullità della delibera che lo approva, perché le scelte operate dai redattori sono sempre sindacabili, salvo che rientrino tra le scelte insindacabili di gestione.
Il requisito della chiarezza attiene al contenuto informativo del bilancio, anche mediante le spiegazioni fornite nella relazione degli amministratori, mentre i requisiti di correttezza e veridicità attengono al risultato economico e impongono l’iscrizione di componenti positivi di reddito non meramente ipotetici. L’art. 2423, comma 2, c.c. mira così a garantire, oltre alla veridicità e correttezza dei risultati contabili, la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono.