La previsione di regole in due contratti distinti non implica necessariamente la creazione di due diversi e non intersecanti perimetri contrattuali. Infatti, quando dal contenuto di un accordo si desume che le norme hanno natura dichiaratamente accessoria e integrativa di un altro contratto, le stesse saranno applicabili anche al contratto integrato (nel caso di specie il Tribunale, rilevata la natura accessoria delle disposizioni contenute nell’accordo quadro rispetto al preliminare di cessione di quote, ha ritenuto estensibile il diritto di recesso previsto nell’accordo quadro alle obbligazioni nascenti dal preliminare e, in forza di ciò, ha negato la concessione del sequestro delle quote chiesto dalla ricorrente).