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Tribunale di Torino, 2 Ottobre 2017

Presunzione di validità del marchio UE e valutazione del rischio di confusione

Tribunale di Torino, 2 Ottobre 2017
Presunzione di validità del marchio UE e valutazione del rischio di confusione

Ai sensi dell’art. 99 Reg. CE 207/2009 la validità di un marchio UE non può essere contestata nell’ambito di un giudizio di accertamento negativo della contraffazione.

Il giudizio di confondibilità deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all’insieme degli elementi salienti dei segni in conflitto, e non attraverso un esame analitico e separato.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 02/10/2017
Registro: RG 16923 / 2017
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Data: 17/10/2018
Massima a cura di: Carlo Polizzi
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