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Tribunale di Milano, 1 Aprile 2015

Presupposti essenziali per la concessione di sequestro conservativo

Tribunale di Milano, 1 Aprile 2015
Presupposti essenziali per la concessione di sequestro conservativo

La misura cautelare del sequestro conservativo può essere concessa ove ricorrano due presupposti: da una parte, che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata oppure sia in procinto di assottigliarsi quali-quantitativamente rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositive del debitore o dell’aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori; dall’altra, che il timore di perdere la garanzia del proprio credito si basi su elementi oggettivi – rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito – oppure soggettivi – rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio -, non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni.

Ove si chieda la disposizione di sequestro conservativo, il ricorrente deve dimostrare che la garanzia del proprio credito si sia ridotta quantomeno a livello presuntivo, concetto che di per sè non può ridursi alla mera oggettiva sproporzione tra il credito e il patrimonio del debitore già ab origine esistente, senza che sussistano ragioni specifiche per temere condotte di sottrazione o dispersione patrimoniale.

La presunzione di verosimile dispersione, anche non già in atto, di poste attive del patrimonio dell’ex amministratore debitore allo scopo di evitarne l’aggressione ad opera dei creditori (società e creditori sociali) può trarsi anche dal comportamento  tenuto dal medesimo nella gestione della società da lui amministrata, ove con tale condotta l’amministratore abbia inteso sottrarre sistematicamente sé e la società all’assolvimento delle proprie obbligazioni sia commerciali che fiscali, finanche ponendo in essere comportamenti penalmente rilevanti.

La valutazione di aspetti soggettivi connessi a condotte del convenuto, anche altre e diverse rispetto a quelle di causa, ben può costituire elemento da cui dedursi l’assenza o l’infondatezza del “timore” nutrito dal ricorrente.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 01/04/2015
Registro: RG 2084 / 2015
Allegato:
Stampa Massima
Data: 29/04/2015
Massima a cura di: Giorgio Grossi
Giorgio Grossi

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università Cattolica di Milano, presso la quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode. Autore di vari articoli in materia di diritto commerciale per il Sole24Ore e Giuffrè. Co-amministratore del portale "Giurisprudenza delle Imprese".

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