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Tribunale di Torino, 15 Luglio 2020

Presupposti per l’applicazione del criterio dei c.d. netti patrimoniali

Tribunale di Torino, 15 Luglio 2020
Presupposti per l’applicazione del criterio dei c.d. netti patrimoniali

Il danno da illecita prosecuzione dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento può essere determinato in base al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali – ora espressamente previsto dall’art. 2486, co. 3, c.c. – qualora l’attore abbia comunque allegato inadempimenti dell’amministratore astrattamente idonei a porsi quali causa del danno lamentato, in mancanza dei quali il deficit patrimoniale della società insolvente potrebbe anche dipendere da cause non tutte riconducibili ad un’illegittima condotta degli amministratori (Cass. n. 24431/2019). [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

Data Sentenza: 15/07/2020
Registro: RG 15134 / 2016
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Data: 10/01/2022
Massima a cura di: Luigi Pecorella
Luigi Pecorella

LL.M. International Financial Law presso King's College London; Dottorando di ricerca in Diritto, Mercato e Persona (indirizzo IUS 04 - Diritto Commerciale) presso Università Ca' Foscari Venezia; Cultore della materia di Diritto Commerciale presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

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