Verificatasi la risoluzione di un contratto di cessione di quote (in ispecie, per effetto dell’avveramento di una condizione risolutiva), gli effetti restitutori e il sorgere delle relative contrapposte obbligazioni si producono automaticamente in base al principio consensualistico che regola il trasferimento della proprietà. Al fine di rispettare e mantenere l’equilibrio sinallagmatico fra le contrapposte prestazioni, cui entrambe le parti sono obbligate, l’ordine di pagamento immediato ex art. 186 bis c.p.c. deve essere necessariamente condizionato alla effettiva re-intestazione delle quote a favore del venditore.