La domanda riconvenzionale (così come l’azione diretta) volta ad accertare la responsabilità degli amministratori se esercitata dal legale rappresentante di Srl senza apposita deliberazione assembleare è improcedibile. Apposita delibera assembleare è invero presupposto per l’esercizio dell’azione e il difetto della stessa può essere rilevato d’ufficio, in quanto attiene all’efficacia stessa della costituzione in giudizio della società in nome e per conto della quale l’azione di responsabilità viene esercitata.
Deve ritenersi valida ed efficacia nei confronti della società la delibera assembleare in cui l’amministratore unico presenta le proprie dimissioni e viene nominato il suo successore, a prescindere sia dalla presenza della lettera di dimissioni, a cui supplisce la menzione nel verbale, sia dalla mancata iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, onere tra l’altro posto a carico del nuovo amministratore.