La riassunzione. della causa ex art. 50 c.p.c dinanzi al giudice della Sezione Specializzata in materia di impresa, funzionalmente competente [nella specie, per un giudizio in materia di revoca senza giusta causa del Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società], determina la prosecuzione del processo originario, con conseguente conservazione degli effetti sostanziali e processuali già verificatisi. Pertanto ai fini dell’individuazione della pendenza della controversia deve farsi riferimento alla data di notifica dell’atto introduttivo del primo giudizio.
Seppure il giudice inizialmente adito, anziché dichiararsi incompetente, abbia formalmente pronunciato l’inammissibilità della domanda, la natura sostanziale di declaratoria di incompetenza può essere ricavata dal contenuto del provvedimento. A nulla rileva, in tal caso, la mancata fissazione del termine per la riassunzione, trovando applicazione il termine di legge ex art. 50 c.p.c.