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Corte d'appello di Bologna, 23 Gennaio 2025

Prevalenza della volontà statutaria nella scelta tra organo di controllo e revisore ex art. 2477 c.c.

Corte d'appello di Bologna, 23 Gennaio 2025
Prevalenza della volontà statutaria nella scelta tra organo di controllo e revisore ex art. 2477 c.c.

Nel caso in cui lo statuto di una s.r.l., dopo la previsione dell’alternativa tra nomina del collegio sindacale o del revisore per decisione dei soci (controllo facoltativo), stabilisca espressamente che la nomina del “collegio sindacale” sia obbligatoria al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 2477 c.c., tale previsione allora ripercorre il dettato normativo distinguendo tra controllo facoltativo e controllo obbligatorio, ma per il caso di nomina obbligatoria prevede che si debba nominare il “collegio sindacale”, in deroga al 2477, comma 2, c.c. che pone l’alternativa tra organo di controllo e revisore. Va dunque affermata la prevalenza della fonte pattizia statutaria con previsione di un organo di controllo collegiale, “collegio sindacale” e non “sindaco unico”, tantomeno singolo “revisore”.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 23/01/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giovanni Salina
Relatore: Silvia Romagnoli
Registro: RVG 318 / 2025
Allegato:
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Data: 12/02/2026
Massima a cura di: ALINASAMARDINA
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