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Tribunale di Roma, 6 Maggio 2019

Principio di “libertà finanziaria” (Finanzierungsfreiheit) nelle società

Tribunale di Roma, 6 Maggio 2019
Principio di “libertà finanziaria” (Finanzierungsfreiheit) nelle società

I soci non possono essere obbligati ad eseguire prestazioni finanziarie nei confronti della società ulteriori ai conferimenti cui si sono obbligati con la stipulazione dell’atto costitutivo o nel contesto di successivi aumenti del capitale sociale.

La deliberazione dell’organo amministrativo che abbia ad oggetto (o per effetto) obblighi di prestazioni finanziaria da parte dei soci nei confronti della società non ha alcuna efficacia nei confronti di questi a meno che non ne consti l’espresso consenso.

Data Sentenza: 06/05/2019
Registro: RG 67945 / 2014
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Data: 28/01/2020
Massima a cura di: Giovanni Maria Fumarola
Giovanni Maria Fumarola

Dottore magistrale in giurisprudenza cum laude all'Università commerciale Luigi Bocconi – Cultore ed assistente in diritto commerciale all'Università cattolica del Saro Cuore e all'Università degli Studi di Brescia – Scuola di perfezionamento in diritto societario dell'Università degli Studi di Milano – Membro dell'Osservatorio Bresciano sulla Giurisprudenza Commerciale – Responsabile della sezione di diritto societario di Giurisprudenza delle Imprese – Avvocato dello studio Bonelli Erede Lombardi Pappalardo

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