I soci non possono essere obbligati ad eseguire prestazioni finanziarie nei confronti della società ulteriori ai conferimenti cui si sono obbligati con la stipulazione dell’atto costitutivo o nel contesto di successivi aumenti del capitale sociale.
La deliberazione dell’organo amministrativo che abbia ad oggetto (o per effetto) obblighi di prestazioni finanziaria da parte dei soci nei confronti della società non ha alcuna efficacia nei confronti di questi a meno che non ne consti l’espresso consenso.