Il periculum in mora richiesto per la descrizione ai sensi degli artt. 129 e 130 c.p.i. difetta quando i macchinari dei quali si chiede la descrizione siano già stati descritti in un altro procedimento promosso contro un terzo [loro utilizzatore], perché le prove sull’an della contraffazione risultano già acquisite. L’imminente scadenza del brevetto non giustifica l’urgenza e può semmai deporre per la sua assenza, tanto più quando la proposizione del ricorso a ridosso della scadenza sia imputabile al ritardo con cui il ricorrente si è attivato dopo la scoperta della presunta contraffazione.
Rispetto alla domanda di descrizione della documentazione contabile della resistente, il periculum in mora richiede l’allegazione e la prova di elementi concreti a sostegno del pericolo di dispersione o alterazione delle scritture contabili, pericolo che non può presumersi quando la resistente sia una società di capitali; l’esigenza di conoscere il numero dei prodotti asseritamente contraffatti è soddisfatta dalla documentazione contabile, la cui conservazione non è in pericolo.
È ammissibile l’intervento volontario del terzo nel procedimento cautelare quando questi assuma di poter essere pregiudicato nei propri diritti o interessi dall’attuazione della misura richiesta inter alios [descrizione di macchinari da lui utilizzati e acquisizione di prove che lo riguardano]; in caso di rigetto del ricorso, le spese sono liquidate anche in favore dell’interveniente, il cui interesse non sia meramente indiretto.
La rinuncia del ricorrente, all’esito dell’udienza di discussione, alla descrizione dei macchinari ai quali si riferiscono i fatti allegati a fondamento del ricorso fa venir meno il fumus boni iuris e rende non più individuabile l’oggetto della descrizione.