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Corte d'appello di Venezia, 28 Ottobre 2024

Procedimento di accertamento del valore delle azioni di cui all’art. 2437 ter c.c. e rapporto di pregiudizialità con il procedimento di cognizione volto ad accertare la legittimità del recesso

Corte d'appello di Venezia, 28 Ottobre 2024
Procedimento di accertamento del valore delle azioni di cui all’art. 2437 ter c.c. e rapporto di pregiudizialità con il procedimento di cognizione volto ad accertare la legittimità del recesso

L’art. 2437 ter cc, primo comma, afferma il diritto del socio alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso e, al quinto comma, il diritto alla determinazione del valore di quelle quote prima dell’assemblea in cui si discute del recesso. Con una norma di chiusura, l’ultimo comma del medesimo articolo stabilisce che, in caso di contestazione, è possibile ricorrere alla nomina di un esperto da parte del tribunale: si tratta di un procedimento che, in assenza di diversa indicazione, non riguarda la sola quantificazione del valore delle quote, ma anche l’inerzia della società nella determinazione del valore, ipotesi che, altrimenti, resterebbe priva di regolamentazione. Nessuna disposizione preclude il diritto del socio recedente di attivare il procedimento per la pendenza del procedimento di cognizione volto ad accertare la legittimità o meno del recesso.

Il decreto di nomina, emesso all’esito del procedimento ex ultimo comma del citato art. 2437 ter cc, è un atto di volontaria giurisdizione, privo del carattere della decisorietà e della definitività: da un lato, infatti, la stima operata dall’esperto non ha valore decisorio tra le parti ed è sindacabile dal giudice ove sia manifestamente erronea od iniqua (art. 1349 cod. civ., richiamato dall’art. 2437, sesto comma, cod. civ.), dall’altro, il decreto può essere revocato o modificato in presenza di nuove circostanze e non assume forza di giudicato. il decreto in questione si risolve in una misura che, ancorché coinvolga diritti soggettivi, non statuisce sugli stessi a definizione di un conflitto fra parti contrapposte e non ha attitudine ad acquistare autorità di giudicato

Nessun rapporto di pregiudizialità necessaria ex art. 295 cpc sussiste tra il procedimento di accertamento del valore delle azioni di cui all’art. 2437 ter quinto comma c.c. e il procedimento di cognizione volto ad accertare la legittimità o meno del recesso, proprio per la diversa natura e per la diversa funzione che essi svolgono. Del resto, non sussiste alcuna espressa previsione normativa che subordina l’un procedimento all’altro. Né può dirsi che la decisione impugnata di nomina dell’esperto contrasti con un generale principio di economia processuale, atteso che detta decisione, fondata su una delibazione sommaria circa la probabile legittimità del recesso, appare, piuttosto, ispirata al contenimento dei tempi di realizzazione del diritto alla liquidazione del valore delle azioni, in modo che, in caso di esito positivo del contenzioso, tale valore sia già determinato.

Data Sentenza: 28/10/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Caterina Passarelli
Registro: RVG 424 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/05/2026
Massima a cura di: RobLor
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