Nel procedimento di cui all’art. 2409 c.c., la revoca degli amministratori presuppone la sussistenza di “gravi irregolarità gestionali” dotate di carattere attuale e di non scemata potenzialità lesiva per la società, non essendo sufficiente la deduzione di fatti remoti ove risulti che gli effetti pregiudizievoli siano cessati o siano stati rimossi.
Non giustifica la revoca degli amministratori l’allegazione di operazioni anomale qualora le somme distratte risultino integralmente rientrate nelle casse sociali e non permanga un pregiudizio patrimoniale attuale per la società.
Le scelte gestionali degli amministratori non sono sindacabili in sede giudiziaria se non nei limiti della business judgement rule, dovendosi escludere l’intervento giudiziale quando, pur in presenza di criticità riscontrate in precedenti fasi gestionali, le modalità di conduzione attuali non risultino irragionevoli né produttive di un danno attuale.