È inammissibile il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ove la controversia riguardi diritti di credito derivanti dal trasferimento delle partecipazioni sociali, in quanto la competenza a decidere spetta al Tribunale in composizione collegiale.
La trasformazione della causa da procedura a cognizione sommaria a procedura a cognizione piena non deve ritenersi ammissibile, poiché tale modifica attiene alla fase della trattazione e dell’istruttoria, ma presuppone che la causa sia stata introdotta correttamente, come si desume dall’art. 702-ter, co. 2, c.p.c., che prevede l’inammissibilità in caso di domanda non compresa tra quelle previste dal precedente art. 702-bis c.p.c.