Il rivenditore di prodotti recanti il marchio altrui non è esonerato dall’onere di provare che la merce proviene da canali distributivi facenti capo, direttamente o indirettamente, al titolare del marchio o a suoi rivenditori autorizzati per il solo fatto di acquistarla in stock, in blocco e a prezzo forfettario senza rendiconto analitico, da raccoglitori professionali che rilevano le giacenze di imprese che cessano l’attività o sono in liquidazione, perché resta comunque a suo carico l’onere di ricostruire la catena distributiva fino a risalire al titolare del marchio o a un suo rivenditore autorizzato [cuscinetti industriali contrassegnati da marchi UE e da un marchio internazionale designante l’UE, offerti e forniti a un’impresa cliente da una s.r.l. semplificata con codici prodotto simili ma non identici a quelli originali; inibitoria cautelare con penale].
La non perfetta coincidenza del codice del prodotto riportato nei documenti di trasporto e nelle fatture del rivenditore con quello del prodotto originale del titolare del marchio costituisce elemento di per sé indicativo della contraffazione.
La vendita di merce recante il marchio altrui, della quale non sia provata la provenienza dal titolare o da soggetti da lui autorizzati, integra contraffazione a prescindere dall’assenza di attività pubblicitaria volta a promuoverne la vendita e di ogni ulteriore uso o indicazione del marchio da parte del rivenditore.
La posizione di amministratore unico e socio unico della società che ha offerto e venduto prodotti contraffatti non è sufficiente a riferire personalmente all’amministratore la condotta contraffattiva quando questi abbia agito nella qualità di legale rappresentante della società, sicché nei suoi confronti difetta il fumus boni iuris della domanda di inibitoria.
L’effetto confusorio derivante dalla contraffazione del marchio determina in capo al titolare un danno attuale e irreparabile in ragione dello sviamento di clientela che ne consegue, idoneo a integrare il periculum in mora per la concessione dell’inibitoria cautelare.
Nel giudizio di contraffazione del marchio, quando non sia in discussione la validità del marchio, grava sul titolare soltanto l’onere di provare l’uso del segno da parte del terzo, mentre l’acquisto del prodotto marchiato dal titolare o con il suo consenso costituisce fatto impeditivo che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., deve essere provato da chi lo allega.
Lo stato soggettivo dell’autore della violazione è irrilevante ai fini dell’azione diretta a impedire la contraffazione del marchio, che ha carattere reale e tutela la titolarità esclusiva del bene immateriale nei confronti di chiunque ponga in essere un fatto oggettivamente lesivo, indipendentemente dalla sua buona fede.