In ragione degli interessi anche di natura pubblicistica sottesi alla gestione coattiva delle società di capitali di cui all’art. 2409 c.c., le omissioni dell’amministratore giudiziale ed il mancato integrale risanamento della società costituiscono gravi e specifiche ragioni che legittimano la proroga ex officio del termine ordinatorio di durata della procedura di amministrazione giudiziaria e rendono opportuna la sostituzione del commissario giudiziario precedentemente incaricato.