Il preuso del marchio di fatto opponibile al titolare del marchio registrato posteriormente richiede la prova che, al momento della registrazione altrui, il segno avesse acquistato una notorietà generale, per diffusione su un ambito geografico esteso con volumi di vendita significativi; non la forniscono poche fatture non riferibili con certezza ai prodotti contraddistinti dal segno [emesse da un’impresa che commercializza anche prodotti con altri marchi] e alcune pubblicazioni sui social network, compatibili con un’attività meramente preparatoria, e che non provano neppure un uso effettivo e continuato rilevante ai fini del preuso locale.
Ai fini della convalidazione prevista dall’art. 28 c.p.i., il quinquennio di uso del marchio posteriore tollerato dal titolare del marchio anteriore decorre dalla registrazione del primo e richiede la prova della conoscenza dell’uso da parte del titolare, che non può desumersi dalla sola circostanza che le imprese si servano dello stesso fornitore; né, in difetto di una coesistenza dei segni protratta per un periodo rilevante, opera la preclusione per coesistenza elaborata dalla giurisprudenza dell’Unione.