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Tribunale di Bari, 30 Luglio 2024, n. 3555/2024

Prova della simulazione soggettiva nel contratto di cessione di quote

Tribunale di Bari, 30 Luglio 2024, n. 3555/2024
Prova della simulazione soggettiva nel contratto di cessione di quote

In tema di simulazione soggettiva, la prova dell’accordo simulatorio deve necessariamente estendersi anche alla partecipazione del terzo all’intesa simulatoria; in difetto, ricorre l’ipotesi diversa dell’interposizione reale. Tale prova è richiesta sia nelle controversie tra interponente e/o interposto e il terzo, sia nei giudizi che vedano contrapposti tra loro l’interponente e l’interposto.

Laddove oggetto della predetta simulazione sia un contratto di cessione di quote, la prova dell’intento simulatorio tra le parti deve essere fornita mediante il deposito della controdichiarazione scritta attestante l’adesione all’accordo simulatorio del terzo contraente

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 30/07/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Carlotta Soria
Registro: RG 4005 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/03/2026
Massima a cura di: Filippo Salsone
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