Il provvedimento di revoca degli amministratori, di cui all’articolo 2476, terzo comma, ha natura cautelare in senso proprio, consentendo dunque l’esperimento del ricorso sia in corso di causa sia prima della causa; è reclamabile. Ha caratteristiche di provvedimento anticipatorio di cui all’articolo 669 octies, sesto comma, c.p.c.; in caso di accoglimento, vengono liquidate le spese ed è facoltà ma non onere per il ricorrente di esordire il giudizio di merito; senza che, in mancanza, si verifichi l’esito decadenziale di cui all’articolo 669 novies c.p.c.
La revoca degli amministratori, di cui all’articolo 2476, comma terzo, c.c., non deve comunque comprimere la autonomia della società in ordine alla scelta dell’organo amministrativo; in via generale, non può comportare la sostituzione degli amministratori ma solo la revoca. Tuttavia, nel caso in cui la revoca di uno o più amministratori comporti una situazione di impossibilità di funzionamento per la società e di stallo, è possibile nominare un amministratore, in sostituzione, al solo fine di rimettere in attività la società, con la nomina di nuovi amministratori nominati dalla autonomia privata della società stessa.
Pur operando la revoca, all’amministratore revocato può essere consentita dal Tribunale la convocazione della assemblea per la nomina dell’amministratore quale unica attività amministrativa ad egli consentita.
Se, infatti, è possibile in via giurisdizionale la revoca dell’amministratore da tutte le facoltà dello stesso, deve ritenersi possibile lasciare un’area di operatività limitata, ad esempio, alla convocazione di assemblea per la nomina di nuovi amministratori. E’ appena il caso di rammentare che la assemblea così convocata ben potrebbe nominare, oltre ovviamente ad un terzo, anche lo stesso amministratore revocato in quanto il provvedimento di revoca non ha valore interdittivo.