L’art. 26, comma 2, d.l. n. 179/2012, che consente all’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di s.r.l. di creare categorie di quote fornite di diritti diversi, rende ammissibile una limitazione del diritto di controllo del socio previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., purché espressamente prevista nell’atto costitutivo, poiché la norma attribuisce alle parti una mera facoltà. Ne consegue che, qualora lo statuto [qualifichi genericamente come prive di diritti amministrativi le quote di una determinata categoria, ma nello specificare i diritti esclusi] non menzioni il diritto di controllo e di informazione, il titolare di tali quote resta legittimato a esercitarlo.
La clausola compromissoria statutaria redatta prima della riforma dell’art. 818 c.p.c. operata dal d.lgs. n. 149/2022 non può essere estesa a ricomprendere la competenza degli arbitri in materia cautelare, perché va interpretata secondo le norme vigenti al momento della sua redazione. In ogni caso, finché l’arbitro non sia stato nominato o non abbia accettato l’incarico, la domanda cautelare va proposta al giudice ordinario ai sensi dell’art. 669-quinquies c.p.c.