In caso di atti che costituiscono un illecito ai sensi dell’art. 2598 c.c. è necessario che sussista un rapporto di concorrenza tra imprese. Tale rapporto sussiste quando due imprenditori esercitano in contemporanea la medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, con una comunanza di clientela, la quale non è data dall’identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a prodotti, uguali ovvero affini o succedanei, idonei a soddisfare quel bisogno.
Una condotta diffamatoria può costituire illecito ex art. 2043 c.c. allorché un soggetto, comunicando con più persone, offenda l’altrui reputazione, per, poi, valutare effettivamente la sussistenza di un danno da risarcire.
L’esercizio del diritto di cronaca si concretizza nella narrazione di fatti, mentre quello di critica si inserisce nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Costituzione e dall’art. 10 CEDU, e costituisce espressione di un giudizio o di un’opinione che si esprime attraverso un giudizio valutativo. Tale giudizio valutativo postula l’esistenza del fatto assunto a oggetto o spunto del discorso critico ed è caratterizzato da una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; dev’essere quindi esclusa la punibilità di coloriture e iperboli e/o toni aspri, purché tali modalità espressive siano proporzionali e funzioni all’opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. A tal fine, è necessario tenere conto del requisito della continenza, che postula una forma espositiva corretta della critica rivolta, ossia che sia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non travalichi nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione.
Per accertare il carattere diffamatorio o meno di uno scritto è necessario, comunque, procedere a una lettura complessiva degli atti, non limitata alle singole espressioni in esso contenute.