Nella s.r.l. il diritto del socio di recedere ad nutum, previsto dall’art. 2473, comma 2, c.c., spetta soltanto quando la società è contratta a tempo indeterminato e non si estende alla società costituita a tempo determinato, ancorché il termine finale sia fissato a notevole distanza di tempo e risulti, di fatto, non ragionevole rispetto alle prevedibili aspettative di vita del socio.
L’equiparazione della s.r.l. con termine di durata molto lontano alla società contratta a tempo indeterminato è esclusa dal tenore letterale dell’art. 2473, comma 2, c.c., che limita tassativamente il recesso ad nutum a quest’ultima ipotesi, e dalla prevalenza, sull’interesse del socio al disinvestimento, dell’interesse della società a proseguire il progetto imprenditoriale e dei terzi alla stabilità dell’organizzazione e all’integrità della garanzia patrimoniale, che nelle società di capitali è offerta esclusivamente dal patrimonio sociale, diversamente da quanto accade nelle società di persone.
In assenza di una delle cause di recesso previste dalla legge o dall’atto costitutivo, il recesso esercitato dal socio di s.r.l. contratta a tempo determinato è illegittimo e il socio non ha diritto alla liquidazione della partecipazione.