La clausola statutaria che prevede la liquidazione delle azioni del socio receduto in misura pari alla frazione del capitale sociale per cui è esercitato il recesso, e quindi in base al loro valore nominale, è invalida per contrasto con le norme imperative dell’art. 2437-ter c.c., perché prescinde del tutto dal valore reale della partecipazione e dall’effettiva consistenza patrimoniale della società. I «criteri diversi» che lo statuto può stabilire ai sensi del quarto comma della norma hanno funzione integrativa dei principi indicati nel secondo comma e devono comunque condurre a una valutazione del valore reale della partecipazione, sicché il risultato finale non può essere del tutto avulso dal valore effettivo della quota al momento del recesso.
La nullità della clausola statutaria che deroga ai criteri di liquidazione dell’art. 2437-ter c.c. sussiste anche per le cause di recesso previste dallo statuto, perché deriva dalla contrarietà della clausola alle norme imperative contenute in tale articolo, indipendentemente dal divieto, posto dall’art. 2437 c.c. con esclusivo riferimento alle cause legali di recesso, di patti volti a escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto. La legge non distingue tra cause di recesso legali e statutarie ai fini dei criteri di liquidazione, perché l’evoluzione legislativa ha introdotto un sistema unitario nel quale l’ampliamento delle cause di recesso, fino a comprendervi quelle liberamente predeterminate dai soci, non ha modificato il regime delle conseguenze che ne derivano.
Anche a voler riconoscere a una società per azioni [costituita per legge mediante trasformazione di un ente pubblico] natura di società a partecipazione pubblica di diritto singolare, costituita per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse, la deroga ai principi in materia di recesso e di liquidazione della partecipazione del socio receduto può essere disposta solo da fonti normative di rango primario, perché le disposizioni statutarie, anche se adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si risolvono pur sempre nell’esercizio dell’autonomia negoziale attribuita ai soci dall’ordinamento nei limiti dallo stesso individuati.
In mancanza di espresse deroghe legislative, la privatizzazione di un ente pubblico attuata mediante la sua trasformazione in società per azioni comporta l’applicazione dei principi di diritto comune in materia di recesso. Le ragioni che hanno condizionato la redazione dello statuto possono legittimare regole di funzionamento compatibili con tali principi [quali l’emissione di azioni privilegiate, la loro conversione automatica in azioni ordinarie e particolari ipotesi di recesso], mentre le regole che li derogano sono ammissibili solo se la deroga costituisce conseguenza necessaria del sistema normativo, anche di diritto singolare, predisposto per attuare la privatizzazione; i rapporti fra soci [tra il socio pubblico venditore e gli acquirenti delle azioni privilegiate] non possono incidere sui diritti del socio receduto nei confronti della società.
La disposizione di legge sopravvenuta [art. 36, comma 3-septies, d.l. n. 179/2012] che rinvia alle disposizioni statutarie per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni privilegiate in caso di recesso non ha efficacia retroattiva né natura di norma di interpretazione autentica, e non si applica pertanto al recesso esercitato prima della sua entrata in vigore.
L’accertamento incidentale dell’invalidità della clausola statutaria che deroga ai criteri legali di liquidazione della partecipazione del socio receduto non è precluso dalla natura pubblicistica dell’atto con il quale è stato approvato l’originario statuto della società.
Accertata l’invalidità del criterio statutario, e in mancanza di altri criteri conformi all’art. 2437-ter, comma 4, c.c., il valore della partecipazione del socio receduto si determina ai sensi del secondo comma della norma, con riguardo alla consistenza patrimoniale della società, alle sue prospettive reddituali e all’eventuale valore di mercato delle azioni, e prescinde dal prezzo implicito ricavabile dal rapporto statutario di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie; il criterio del valore di mercato può non portare a risultati apprezzabili quando, per le caratteristiche della società, manchi un mercato attivo espressivo dei valori effettivi.
Il credito del socio receduto alla liquidazione della partecipazione è credito di valuta, sul quale gli interessi decorrono dalla data della domanda; il maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c. spetta solo se il creditore alleghi e provi specifici elementi dai quali desumerne l’esistenza.