In materia di società di persone, qualora al socio sia consentito il libero recesso con preavviso ai sensi dell’art. 2285, commi 1 e 3, c.c., l’insussistenza della giusta causa dedotta a fondamento del recesso con effetto immediato lascia efficace la dichiarazione di recesso già comunicata. La violazione dell’obbligo di preavviso incide soltanto sulla decorrenza degli effetti del negozio unilaterale recettizio, che si producono allo spirare del termine di preavviso di legge decorrente dalla comunicazione originaria, salvo l’obbligo del recedente di risarcire l’eventuale concreto pregiudizio derivante dal mancato preavviso. Il recesso comunicato è di per sé irrevocabile, salvo il consenso degli altri soci.
La giusta causa di recesso del socio ex art. 2285, comma 2, c.c. richiede una grave violazione degli obblighi contrattuali, tale da compromettere la natura fiduciaria del rapporto sociale. Qualora sia consentito anche il libero recesso con preavviso, la violazione deve essere di gravità tale da impedire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto durante il periodo di preavviso.
Le iniziative individuali del socio amministratore [di società in nome collettivo con amministrazione disgiuntiva] relative alla pubblicità, agli ordini, alla scelta dei fornitori e all’anticipazione di pagamenti, in quanto legittimate dallo statuto, non integrano giusta causa di recesso dell’altro socio, in difetto di allegazione e prova del superamento dei limiti dell’amministrazione disgiuntiva o di una preventiva opposizione ex art. 2257 c.c.
Il mero silenzio dell’altro socio, la prosecuzione dell’attività sociale e la comunicazione cautelativa alla banca [di non consentire al recedente di operare sui conti sociali] sono privi di rilievo ai fini del riconoscimento della giusta causa di recesso e della sua efficacia immediata per accettazione tacita.
Nel procedimento sommario di cognizione, la prova nuova indispensabile ammissibile in appello ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. è quella di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure a provare quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato.