Le categorie catastali hanno la funzione di attribuire un valore fiscale ad ogni porzione di edificio che possa creare reddito, ma non sono idonee a introdurre alcuna presunzione legale di valore nei rapporti tra privati, posto che la loro cogenza attiene solo all’ambito strettamente fiscale. Ne deriva che la scelta del perito di non porre a fondamento della propria valutazione il dato catastale dell’immobile può essere contestata solo ove ricorra un vizio di manifesta erroneità, rilevante ai sensi dell’art. 1349 c.c..