Il socio che abbia esercitato il recesso a seguito della trasformazione della s.p.a. in s.r.l. ha diritto alla liquidazione delle azioni secondo il loro valore determinato ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, c.c., tenuto conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali e dell’eventuale valore di mercato alla data del recesso, e non secondo il valore contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato; l’omessa comunicazione ai soci, da parte della società, del valore di liquidazione nel termine previsto dall’art. 2437-ter, comma 5, c.c. non fa sorgere in capo al recedente un legittimo affidamento sul valore di bilancio della partecipazione.