E’ inammissibile il ricorso cautelare volto a chiedere la dichiarazione della nullità e/o inesistenza di altra ordinanza cautelare emessa in altro procedimento, in quanto lo strumento predisposto a tal fine dall’ordinamento è il reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c. e, nelle more della procedura di reclamo, la richiesta di sospensione di cui al comma 5 della medesima norma.