I decreti di accertamento della causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2485 c.c. e di nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c., resi nelle forme del procedimento in camera di consiglio, sono impugnabili soltanto con il reclamo previsto dall’art. 739 c.p.c., da proporre nel termine perentorio di dieci giorni. Ne consegue che è tardivo il reclamo dei soci [che deducano di non avere avuto conoscenza dei procedimenti] proposto oltre tale termine decorrente dalla notificazione del decreto alla società presso l’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri e dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, perché l’iscrizione, avendo efficacia dichiarativa, fa presumere la conoscenza legale del provvedimento anche da parte dei soci, presunzione che non è superata dall’allegazione di una conoscenza effettiva successiva.