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Tribunale di Venezia, 18 Settembre 2025

Requisiti del sequestro conservativo per condotte distrattive dell’ex coamministratore

Tribunale di Venezia, 18 Settembre 2025
Requisiti del sequestro conservativo per condotte distrattive dell’ex coamministratore

Stante la natura contrattuale dell’azione di responsabilità sociale, ai sensi dell’art. 2476, commi 1 e 3, c.c., soli oneri della società sono quelli di allegare il fatto con gli elementi idonei a delinearne l’illiceità (nella specie, l’assenza di giustificazione e il superamento, per due delle quattro operazioni, dei limiti dispositivi dell’amministratore), fornendo prova (per quanto disponibile), e dimostrare il danno; essendo l’illecito un classico atto distrattivo di risorse sociali a proprio beneficio, sarebbe stato onere del resistente dimostrare che i prelievi contestati fossero giustificati dall’interesse della società.

In punto di periculum in mora, questo deve essere scientemente ravvisato nella facile disperdibilità dei valori sottratti (nella specie, convogliati parzialmente su di un conto straniero) e nella scarsa consistenza della garanzia patrimoniale generica (essendo scarsa la disponibilità immobiliare e mobiliare) ascrivibile in capo all’ex coamministratore.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 18/09/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro: RG 17058 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/02/2026
Massima a cura di: Antonio Zurlo
Antonio Zurlo

Avvocato presso lo Studio Legale Associato "Greco Gigante & Partners" e cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto della banca, della finanza e delle assicurazioni presso l'Università del Salento. Componente dell'Unità di Ricerca in "Business Law and Economics", presso l'Università del Salento, e collaboratore nel Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI), presso CONSOB.

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