La cessazione dalla carica dell’amministratore di società cooperativa, per qualsiasi causa intervenuta, è opponibile ai creditori sociali soltanto dalla sua iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2385 c.c. La regola vale anche nei confronti del curatore che esercita ai sensi dell’art. 146 l. fall. l’azione cumulativa prevista dagli artt. 2393 e 2394 c.c. Ne segue che il consigliere la cui cessazione è stata iscritta dopo il compimento dell’atto di mala gestio risponde di quest’ultimo. L’esclusione dalla compagine sociale non determina di per sé la cessazione dalla carica, perché l’incarico di consigliere di amministrazione della cooperativa può essere svolto anche da non soci [rinuncia deliberata dal consiglio di amministrazione di una cooperativa, poco prima della messa in liquidazione, a parte del credito per il prezzo dei macchinari aziendali ceduti a una società collegata, contestata a un consigliere che deduceva di essere stato escluso da socio mesi prima].
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore per singoli atti di gestione che hanno determinato la dispersione del patrimonio sociale, e non per il danno derivante dalla prosecuzione dell’attività dopo l’emersione dell’insufficienza patrimoniale, la prescrizione non decorre dalla data in cui tale insufficienza è divenuta conoscibile ai creditori con il deposito del bilancio che la evidenzia. Essa decorre dal momento in cui i singoli atti dannosi sono resi conoscibili ai terzi mediante la pubblicazione dei bilanci che ne danno conto.
La rinuncia a parte del credito per il prezzo di cessione dei beni aziendali a una società collegata, e la successiva definizione a saldo e stralcio del credito residuo, integrano atti di mala gestio, fonte di responsabilità degli amministratori e del liquidatore, quando non trovano alcuna giustificazione nel libro delle adunanze del consiglio di amministrazione, nelle scritture contabili e nei documenti a corredo del bilancio. Il minor valore dei beni ceduti non può essere invocato a giustificazione delle rinunce quando il prezzo pattuito è risultato congruo e manca la prova di una diversa stima o di un’operazione unitaria con altri soggetti.
Il consigliere di amministrazione cessato dalla carica e non sostituito resta in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 2385 c.c. sino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione o sino alla messa in liquidazione della società. Ciò vale quando lo statuto prevede quale organo gestorio il consiglio di amministrazione e non risulta deliberata né iscritta nel registro delle imprese alcuna modifica statutaria che introduca l’amministratore unico.
Il vantaggio che il liquidatore assume di aver procurato alla società azzerando un debito verso un terzo, peraltro non riscontrabile, non esclude la sua responsabilità per l’ingiustificata definizione a saldo e stralcio di un credito sociale, perché in assenza di tale operazione il beneficio per la società sarebbe risultato ancora maggiore.
La perizia stragiudiziale non giurata e priva di data certa, redatta per conto della società cessionaria dei beni, non ha valore probatorio del minor valore dei beni ceduti. Essa non dimostra neppure che il liquidatore, nel valutarli, si sia affidato alla competenza di un esperto.
La sentenza penale di assoluzione pronunciata nei confronti degli amministratori non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di responsabilità promosso dal curatore che non si è costituito parte civile. Essa resta comunque irrilevante quando il reato contestato riguarda fatti diversi dagli atti di mala gestio oggetto della domanda risarcitoria.
L’amministratore che non si è costituito nel giudizio di primo grado non può eccepire per la prima volta in appello la prescrizione del diritto al risarcimento, perché si tratta di eccezione nuova non rilevabile d’ufficio, preclusa dall’art. 345 c.p.c.