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Corte d'appello di Milano, 6 Aprile 2020, n. 865/2020

Responsabilità verso i terzi dell’amministratore di diritto estraneo alla gestione per omessa vigilanza sugli illeciti altrui

Corte d'appello di Milano, 6 Aprile 2020, n. 865/2020
Responsabilità verso i terzi dell’amministratore di diritto estraneo alla gestione per omessa vigilanza sugli illeciti altrui

L’amministratore di diritto di una s.r.l. [a gestione ristretta e familiare, priva di dipendenti] risponde verso il terzo ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c. del danno cagionato dagli atti illeciti di gestione compiuti da altri quando, usando la diligenza richiesta dal proprio ruolo, avrebbe dovuto o almeno potuto accorgersene, in ragione dell’entità delle irregolarità; la prova del nesso causale tra la sua condotta e il danno non richiede che egli abbia sottoscritto o partecipato all’esecuzione dei contratti conclusi con il danneggiato.

Gli amministratori di società sono destinatari di precisi obblighi di vigilanza sulla gestione e sono sempre tenuti ad agire in modo informato, in particolare in presenza di evidenti segnali dell’altrui illecita gestione. Non è esente da tali obblighi l’amministratore che di fatto risulti estraneo alla gestione, perché i doveri di vigilanza e controllo gli sono attribuiti per effetto della semplice accettazione della carica, e risponde quindi degli illeciti atti di gestione posti in essere da terzi.

La nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio in concreto e in modo continuativo delle attività di gestione inerenti alla qualifica, che non richiede l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo amministrativo ma deve avere carattere sistematico e non esaurirsi nel compimento di atti eterogenei e occasionali. Costituiscono elementi sintomatici di tale ruolo [in una società a gestione familiare] la sottoscrizione di tutti i documenti di trasporto della merce fornita, la gestione dei rapporti commerciali e la collaborazione continuativa con l’amministratore di diritto nelle scelte di acquisto e di vendita; l’amministratore di fatto risponde del danno cagionato al terzo come conseguenza diretta dell’esercizio di tali funzioni.

L’ordinamento processuale, basato sul principio del libero convincimento del giudice, non prevede una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche che offrano elementi sufficienti e coerenti con le altre risultanze del processo; il giudice civile può pertanto formare il proprio convincimento anche sulla base degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale.

Nel danno risarcibile al terzo che ha acquistato merce difforme da quella pattuita rientrano sia la somma versata in acconto in eccedenza rispetto alla merce consegnata e non restituita, sia i maggiori costi sostenuti per reperire presso altri fornitori l’intero quantitativo non fornito a seguito della risoluzione dei contratti, necessario per adempiere tempestivamente le obbligazioni assunte verso i propri clienti. La non commerciabilità della merce difforme va intesa come impossibilità di riproporla sul mercato con la qualificazione pattuita [indicazione geografica tipica] e costituisce conseguenza diretta della difformità.

L’art. 1227, comma 2, c.c. esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, che non comprende attività gravose, eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o sacrifici; l’onere di provare il concorso del fatto colposo del creditore grava sul danneggiante. Non è esigibile dal creditore che, in situazione di emergenza, debba adempiere in tempi ristretti le proprie obbligazioni la ricerca di forniture sostitutive diverse da quelle effettivamente reperite, anche se più costose.

Data Sentenza: 06/04/2020
Carica: Presidente
Giudice: Carla Romana Raineri
Relatore: Rossella Milone
Registro: RG 3962 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 28/04/2022
Stefano Giannone Codiglione

Laurea con Lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena. Visiting student presso l’University College London. Master in Diritto e Impresa. Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Milano. Attualmente avvocato presso LCA Studio Legale, in Milano, dove si occupa di operazioni straordinarie, investimenti di private equity e venture capital, gestione della governance societaria.

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