La previsione statutaria del diritto degli amministratori al rimborso delle spese consente di eseguire i rimborsi solo in presenza di adeguata giustificazione; mancando questa, e a fronte dell’allegazione della società, spetta agli amministratori dimostrare il diritto a ciascun rimborso. La buona regola gestoria impone che le uscite della società siano adeguatamente giustificate una per una, e i rimborsi non giustificati [spese chilometriche prive di dettagli sugli spostamenti, di firma e di controfirma, determinate a posteriori e in misura forfettaria] costituiscono illeciti gestori sia organizzativi sia, trattandosi di uscite, in concreto dissipativi.
Quando gli amministratori prestano la propria opera in forza di titoli distinti [di amministratore e di agente], ciascuno astrattamente idoneo a comportare il sostenimento di spese, la corretta gestione impone di istituire un assetto organizzativo che renda indubitabile la giustificazione di ciascun esborso e la sua riconducibilità al ruolo. Analogamente, quando le spese sostenute con carte di credito aziendali sono incompatibili con l’attività sociale o di giustificazione dubbia, spetta agli amministratori dimostrarne la pertinenza.
L’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, co. 1, c.c. ha natura contrattuale, sicché la società attrice è onerata di allegare con sufficiente specificità l’inadempimento gestorio e di provare il danno e il nesso causale, mentre spetta all’amministratore, a fronte di un addebito sufficientemente specifico, provare di avere bene operato o di non essere in colpa. È irrilevante, nel rapporto tra società e amministratori, il grado di conoscenza dei fatti sociali che il nuovo socio avrebbe acquisito con la due diligence precedente l’acquisto, che rileva semmai nei rapporti tra socio acquirente e socio cedente. Il controcredito opposto in compensazione dall’amministratore va specificato nei suoi fatti costitutivi e, se relativo a compensi o rimborsi, anche nell’ammontare.
Il mancato pagamento di imposte costituisce violazione dei doveri gestori e genera un danno corrispondente ai maggiori importi che l’amministrazione finanziaria esige in conseguenza del mancato pagamento; è irrilevante che tali importi siano stati rateizzati e non ancora integralmente pagati, perché sono comunque dovuti.
La restituzione ai clienti degli acconti ricevuti per prestazioni non eseguite, anche se la mancata esecuzione dipende dalla cattiva organizzazione del lavoro da parte degli amministratori, non costituisce danno risarcibile; parimenti, il maggior costo del lavoro derivante da nuove assunzioni non costituisce danno se la società ha fruito delle relative prestazioni. Costituisce invece danno la somma corrisposta per definire le pretese di un collaboratore privo di contratto, quando la società non disponeva di strumenti di difesa per fatto degli amministratori.
I consiglieri non operativi e privi di deleghe sono tenuti a un obbligo di adeguata informazione e azione relativamente ai compiti che gravano anche su di essi, segnatamente la redazione del bilancio, in occasione della quale devono verificare ogni aspetto della vita sociale che influisce sulle voci di bilancio o che emerge dalle verifiche prodromiche alla sua formazione; in presenza di segnali di allarme devono informarsi e agire nel migliore interesse della società con gli strumenti gestori e di legge. In assenza di specifiche allegazioni, il loro concorso nella responsabilità decorre dal momento in cui hanno dovuto redigere il primo bilancio, occasione nella quale potevano avvedersi delle anomalie gestorie e contabili, tenuto conto di un congruo tempo per l’accertamento e la reazione.
Ai fini della determinazione della quota interna di responsabilità tra amministratori coobbligati, rilevante per il regresso, la corresponsabilità non può essere affermata in forza della sola competenza professionale del singolo amministratore, né una minore responsabilità può discendere da un titolo di studio non universitario, perché il criterio di giudizio è il ruolo ricoperto in società, cui corrisponde il grado di competenza e diligenza previsto dalla legge. L’onere di provare gli elementi a sostegno del quantum della quota di regresso grava sulla parte che lo esercita; in mancanza, si presume il pari concorso dei componenti dell’organo amministrativo.
Sono nuove e inammissibili le domande risarcitorie fondate su voci di danno introdotte per la prima volta con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., o su materie solo genericamente evocate nell’atto di citazione senza la formulazione di una specifica pretesa; la consulenza tecnica d’ufficio che abbia indagato tali materie, eccedenti la domanda, è nulla in parte qua, con nullità rilevabile d’ufficio che non si estende alla parte dell’elaborato relativa alle domande tempestivamente proposte.
Il risarcimento dovuto dagli amministratori costituisce debito di valore e va rivalutato anno per anno dal pagamento fino alla sentenza, con gli interessi sulle somme via via rivalutate; dalla pronuncia decorrono gli interessi legali.