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Tribunale di Venezia, 28 Ottobre 2025, n. 258/2025

Responsabilità degli amministratori: natura giuridica dell’azione, onere della prova e obblighi degli amministratori con riferimento ai debiti tributari e previdenziali

Tribunale di Venezia, 28 Ottobre 2025, n. 258/2025
Responsabilità degli amministratori: natura giuridica dell’azione, onere della prova e obblighi degli amministratori con riferimento ai debiti tributari e previdenziali

L’azione di responsabilità proposta dal curatore della liquidazione giudiziale ex art. 255 c.c.i. compendia sia l’azione sociale di responsabilità prevista dall’art. 2476, primo e terzo comma, c.c. sia l’azione di responsabilità proponibile dai creditori ai sensi dell’art. 2476, sesto comma, c.c. contro gli amministratori ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali. Ne consegue che il curatore della liquidazione giudiziale, nel proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori, potrà senz’altro invocare le agevolazioni probatorie che derivano dalla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società, e quindi limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa [ossia che il soggetto ha ricoperto la carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito] e ad allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell’amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza.
Il pagamento dei debiti tributari e previdenziali costituisce un obbligo primario per l’amministratore, il quale deve farvi fronte con precedenza rispetto ai debiti verso gli altri fornitori, sia perché i debiti tributari e previdenziali hanno natura privilegiata sia perché il mancato pagamento dei medesimi espone la società a sanzioni, interessi, aggi e quindi a conseguenze maggiormente dannose rispetto al mancato pagamento dei debiti verso fornitori [che, al più, espone ad interessi di mora, ma non a sanzioni]. Nello specifico, non risponde a diligenza la condotta dell’amministratore che non adempie agli obblighi tributari e previdenziali, dando preferenza all’adempimento di altre obbligazioni, giacché cosi operando finisce con l’utilizzare il mancato versamento dei tributi quale fonte di finanziamento improprio dell’attività d’impresa.

Data Sentenza: 28/10/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Registro: RG 20011 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 19/11/2025
Massima a cura di: Michele Greggio
Michele Greggio

Sono avvocato dal 2020 e fin dal 2017 mi occupo di diritto societario, diritto commerciale e diritto bancario. Dal 2024 sono Assegnista di ricerca in Diritto dell'Economia presso l'Università degli Studi di Padova. Nel 2024 ho conseguito il dottorato di ricerca in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova, con una tesi in materia di società a responsabilità limitata piccole e medie imprese.

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