La limitazione quantitativa della responsabilità dei sindaci introdotta dalla novella dell’art. 2407 c.c. non ha efficacia retroattiva e non si applica ai fatti dannosi verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore. In difetto di una espressa previsione legislativa di retroattività, la disciplina sopravvenuta non può incidere su diritti risarcitori già sorti e perfezionatisi sotto il vigore della normativa precedente, poiché l’applicazione retroattiva determinerebbe una riduzione ex post della tutela risarcitoria spettante per fatti illeciti già verificatisi.
In presenza di polizze di responsabilità civile strutturate secondo il modello “claims made”, la copertura assicurativa opera nei limiti temporali e oggettivi previsti dal contratto e resta esclusa per le richieste di risarcimento relative ad attività o incarichi non ricompresi nella polizza ovvero cessati al momento della stipulazione della stessa, qualora il testo contrattuale preveda espressamente tale limitazione.