Il liquidatore di società di capitali risponde verso i creditori sociali, ai sensi degli artt. 2489 e 2495 c.c., per il mancato rispetto della parità di trattamento nel pagamento dei debiti sociali. Quando l’attivo non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori, il liquidatore deve considerare l’intero spettro dei debiti sociali e dare ingresso a una procedura concorsuale, o comunque a una gestione liquidatoria informata ai criteri di poziorità legale e di par condicio dell’art. 2741 c.c., evitando di pagare i creditori secondo un ordine meramente cronologico; ne risponde quindi il liquidatore che, pretermettendo un credito privilegiato a lui noto, abbia integralmente soddisfatto crediti chirografari [in particolare crediti dei soci per finanziamenti infruttiferi]. La mancanza di residui attivi al termine della liquidazione non esclude la responsabilità, che si valuta con riguardo alle modalità con cui la liquidazione è stata condotta.
Il semplice disavanzo tra debiti e crediti non impone il ricorso a forme concorsuali di distribuzione dell’attivo quando il liquidatore abbia fondata ragione di ritenere possibile il pieno soddisfacimento dei creditori con i proventi della liquidazione o con sicure fonti di finanziamento esterno; in una situazione di sostanziale insolvenza, invece, è fonte di responsabilità il pagamento dei creditori in modo casuale, senza rispetto della regola dell’art. 2741 c.c. Il creditore insoddisfatto deve provare esistenza, consistenza ed esigibilità del credito, la conoscenza di esso da parte del liquidatore e la presenza nel patrimonio sociale di risorse sufficienti a garantirne un apprezzabile soddisfacimento, mentre il liquidatore deve giustificare la mancata tacitazione concorsuale dei creditori; il danno risarcibile non può essere inferiore alla percentuale di soddisfacimento che il creditore avrebbe ottenuto in una normale procedura fallimentare.
La prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria del creditore sociale pretermesso contro il liquidatore decorre dal deposito del bilancio finale di liquidazione, momento in cui si manifesta la condotta omissiva addebitata. Il liquidatore può eccepire la prescrizione del credito verso la società maturata a quella data; se invece intende avvalersi del termine prescrizionale che avrebbe potuto opporre la società estinta, deve subire l’efficacia degli atti interruttivi ricevuti presso la cessata sede sociale da personale da lui incaricato.
Dopo l’estinzione della società, il creditore può chiedere, nel giudizio di responsabilità contro il liquidatore, l’accertamento del proprio credito verso la società quale presupposto della responsabilità prevista dagli artt. 2489 e 2495 c.c.