In tema di società in accomandita semplice, così come in tema di società in nome collettivo, il socio cedente che non abbia garantito gli acquirenti della quota ceduta dell’inesistenza dei debiti sociali risponde delle obbligazioni sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali, in forza del disposto dell’art. 2290 c.c., ma non nei confronti della società o dei cessionari; ne consegue che né la società, né i cessionari della quota, hanno titolo per essere tenuti indenni dall’ex socio cedente di quanto corrisposto ai creditori