Il curatore fallimentare è legittimato ad agire ai sensi dell’art. 146 l. fall., in correlazione con l’art. 2393 c.c., nei confronti della banca cui sia ascritta la posizione di terzo responsabile in solido, a titolo di concorso nella mala gestio degli amministratori, del danno cagionato alla società per avere fornito, con la concessione di credito, lo strumento mediante il quale l’organo gestorio ha proseguito con modalità non conservative l’attività dopo la perdita del capitale sociale (art. 2486 c.c.), aggravandone il dissesto. Tale azione si distingue dall’azione da abusiva concessione del credito, che è estranea alle azioni di massa e costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore.
Inquadrata la domanda del curatore come azione di responsabilità della banca a titolo di concorso negli atti di mala gestio degli amministratori, si applica l’art. 1310 c.c.: la notificazione della citazione con cui il curatore ha fatto valere, in un separato giudizio, la responsabilità degli amministratori e dei sindaci ex artt. 2393, 2394, 2407 e 2043 c.c. per i danni sofferti dalla società fallita, anche in relazione al ricorso ad affidamenti e prestiti bancari, interrompe la prescrizione anche nei confronti delle banche condebitrici solidali.
La domanda con cui il curatore fa valere la responsabilità della banca a titolo di concorso negli atti di mala gestio degli amministratori, per avere concesso credito alla società aggravandone il dissesto, rientra nella cognizione del tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168/2003, perché, pur riguardando soggetti estranei alla compagine sociale, inerisce a rapporti societari, implicando necessariamente il vaglio della condotta degli amministratori e della loro responsabilità verso la società.