La società per azioni è responsabile ex art. 1223 c.c. per i danni subiti dall’ex amministratore a seguito della mancata sostituzione di assegni bancari emessi in qualità di legale rappresentante e rimasti in circolazione dopo le sue dimissioni. L’omessa sostituzione, nonostante specifica richiesta e rassicurazioni del nuovo amministratore, integra condotta illecita che giustifica la condanna al risarcimento del danno, liquidato equitativamente, in quanto la levata dei protesti risulta causalmente ricollegabile all’inadempimento societario e comporta lesione dell’immagine professionale del soggetto protestato.