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Tribunale di Milano, 11 Ottobre 2013

Responsabilità dell’acquirente per debiti ex contractu inerenti all’azienda ceduta: il confine fra art. 2560, comma 2°, e art. 2558

Tribunale di Milano, 11 Ottobre 2013
Responsabilità dell’acquirente per debiti ex contractu inerenti all’azienda ceduta: il confine fra art. 2560, comma 2°, e art. 2558

Il regime fissato dall’art. 2560, comma 2°, cod. civ. quanto ai debiti relativi all’azienda ceduta è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé solo considerati, e non anche quando ad essi si ricolleghino posizioni contrattuali non ancora esaurite, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell’azienda, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 cod civ.

Le iscrizioni effettuate nel libro IVA dall’imprenditore che cede l’azienda non possono essere considerate “risultanze di libri contabili obbligatori” ai sensi e per gli effetti del capoverso dell’art. 2560.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 11/10/2013
Registro: RG 80798 / 2010
Allegato:
Stampa Massima
Data: 13/11/2013
Massima a cura di: Guido Bortoluzzi
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