Poiché ai sensi dell’art. 2112 c.c. l’affittuario dell’azienda è obbligato in solido con l’affittante verso i lavoratori trasferiti per i crediti che questi avevano al tempo del trasferimento, compresa la quota di trattamento di fine rapporto maturata alle dipendenze dell’affittante, non costituisce atto di mala gestio dell’amministratore della società affittuaria il pagamento di tale quota ai lavoratori trasferiti, anche quando nei rapporti interni il relativo debito sia rimasto a carico dell’affittante. Integra invece illecito gestorio il pagamento del trattamento di fine rapporto a chi non rientri tra i dipendenti trasferiti, perché privo di giustificazione giuridica [trattamento di fine rapporto corrisposto a chi, al momento della conclusione del contratto di affitto, era legale rappresentante della società affittuaria].
Integra omissione gestoria dell’amministratore della società affittuaria di azienda la mancata insinuazione al passivo del fallimento dell’affittante del credito di rimborso della quota di trattamento di fine rapporto che, di competenza dell’affittante nei rapporti interni, sia stata pagata dall’affittuaria ai lavoratori trasferiti, perché l’insinuazione costituisce l’unico modo per ottenerne almeno in parte il soddisfacimento. Il danno va commisurato alla percentuale di soddisfazione che il credito avrebbe conseguito se fosse stato tempestivamente insinuato [domanda di ammissione proposta dal curatore del fallimento dell’affittuaria dichiarata inammissibile perché ultratardiva; percentuale di soddisfazione desunta dal piano di riparto parziale del fallimento dell’affittante].
La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità resta sospesa ai sensi dell’art. 2941 n. 7) c.c. finché l’amministratore rimane in carica. L’amministratore unico dimissionario rimane in carica in regime di prorogatio fino alla sostituzione, sicché, quando la società abbia omesso di nominare un nuovo amministratore, il termine quinquennale previsto dall’art. 2949, comma 1, c.c. decorre soltanto dalla cessazione dalla carica per effetto della dichiarazione di fallimento [dimissioni rassegnate un anno prima del fallimento, senza che l’assemblea, inutilmente convocata, provvedesse alla sostituzione].