L’amministratore di s.r.l. che, mediante irregolarità contabili volte a occultare o ritardare l’emersione della perdita integrale del capitale sociale, prosegua l’attività senza adottare i provvedimenti di ricapitalizzazione o di liquidazione risponde ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c. del danno immediato e diretto subito dal fornitore che, facendo affidamento sui dati non veritieri del bilancio depositato, abbia continuato a fare credito alla società. Gli amministratori sono infatti garanti della veridicità dei dati di bilancio resi noti con la pubblicità legale, sui quali soltanto i terzi possono fare affidamento per valutare la solvibilità dell’impresa; il danno risarcibile corrisponde al credito rimasto insoddisfatto.
L’azione prevista dall’art. 2476, comma 6, c.c. ripropone per la s.r.l. l’azione di responsabilità disciplinata per la s.p.a. dall’art. 2395 c.c. e presuppone un danno immediato e diretto al patrimonio del terzo. Le condotte degli amministratori che compromettono il patrimonio sociale, incidendo solo indirettamente sui creditori, sono riconducibili all’illecito aquiliano, sicché il singolo creditore può ottenerne il risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c. per la lesione della garanzia patrimoniale generica.
Costituiscono grave negligenza gestoria la prolungata cessione di merce a credito a un cliente incapiente e la devoluzione, in via di fatto, della gestione dell’azienda sociale a un’impresa estranea.
Il risarcimento dovuto dall’amministratore al terzo a titolo di responsabilità extracontrattuale comprende la rivalutazione monetaria dalla data del fallimento della società, momento in cui l’inadempimento diviene definitivo, e gli interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata.