Gli obblighi inerenti, per legge e statuto, alla carica di amministratore concernono, tanto nei confronti della società quanto dei creditori sociali, il dovere di curare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società al fine di soddisfare l’interesse sociale. Ne consegue che l’amministratore risponde ex art. 2476, commi 1 e 6, c.c. dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali derivanti da prelievi di denaro effettuati dai soci e/o dall’amministratore dalle casse sociali privi di giustificazione contabile. In sede di quantificazione del danno, non può tenersi conto di documentazione di natura extracontabile di dubbia origine, generica, ovvero predisposta unilateralmente dal convenuto e, come tale, priva di valore probatorio; né il danno può essere liquidato in via equitativa secondo il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, ove sia l’attore a non voler fare applicazione di tale criterio – da ritenersi, peraltro, meramente residuale -, né secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, ove le voci di danno non siano provate né debitamente e specificatamente allegate dall’attore.